STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

La Gometa ODV

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

L’associazione con denominazione “La Gometa ODV”, ove ODV sta per Organizzazione di
volontariato, da ora in avanti denominata “associazione”, è un’Organizzazione di volontariato ai sensi
del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”, e
successive modifiche, ha sede legale nel Comune di Ponte Buggianese e durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L’associazione ha lo scopo di prestare opera di aiuto, sostegno, collaborazione, assistenza, amicizia a:
persone invalide, in modo temporaneo o definitivo; a migranti, a persone che si trovano in situazione
di bisogno per problemi di vario tipo, sociale, sanitario, culturale, formativo o lavorativo, con
particolare attenzione alle problematiche dei giovani.
A tale scopo costituirà centri di accoglienza diurni e/o residenziali ove svolgere attività a carattere
pedagogico, ludico, ricreativo; attività manuali di vario tipo con finalità di socializzazione,
aggregazione e consolidamento delle capacità residue; inserimento lavorativo di persone disabili o in
situazione di svantaggio.
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di
interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
– interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
– prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo dello statuto;
– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
– servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c),
della legge 6 giugno 2016, n. 106;
– alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e
successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a
soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
– accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
– agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni;

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– beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo dello statuto;
– promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata;
– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle
attività di interesse generale di cui al presente articolo dello statuto, promozione delle pari
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da
quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti
definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da
parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di
raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non
corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di
verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito
dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro
che condividono le finalità della stessa, con prevalenza delle Organizzazioni di volontariato, e che
partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una
domanda che dovrà contenere:
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché
recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali
regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
L’Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le
finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo
di amministrazione, nel libro degli associati.
L’Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda
di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta
può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si
pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in
occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5 del
presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri
di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

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ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– esaminare i libri sociali;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di
attività associative autorizzate dall’Organo di amministrazione;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.
Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, anche indiretto;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini
annualmente stabiliti da apposito regolamento.
ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, esclusione e recesso.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali
Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o
morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante
deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà
presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di
amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente
all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3
mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto
sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea;

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– l’Organo di amministrazione;
– il Presidente e Vice Presidente;
– l’Organo di controllo (ove nominato).
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento
della funzione.

ART. 7
(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli
associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta,
anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di
3 associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data
e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, inviata almeno 8 giorni prima della data
fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto per cassa, o del
Bilancio di esercizio e dell’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al
raggiungimento delle soglie di legge.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
– nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato
della revisione legale dei conti;
– approva il rendiconto per cassa, o il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e
con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del
Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulla esclusione degli associati;
– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri eventuali regolamenti;
– delibera lo scioglimento dell’associazione;
– delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli
associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati
presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3⁄4 degli associati e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno 3⁄4 degli associati.

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ART. 8

(Organo di amministrazione)

L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea
alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o
per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il rendiconto per cassa, o il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e
con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica
dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione degli associati;
– proporre all’assemblea l’esclusione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 11, compreso
il Presidente e Vice Presidente dell’associazione, nominati dall’Assemblea per la durata di 4 anni e
sono sempre rieleggibili.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri
associati, dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e
di decadenza.
L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
componenti.
Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale
potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o
se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9

(Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente dell’associazione rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli
esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente presiede l’Organo di amministrazione, dura in carica quanto l’Organo di amministrazione
e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi,
decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea
per la nomina del nuovo Presidente e degli altri organi associativi.

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Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività
compiuta.
Il Vice Presidente, eletto dall’Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione
ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere
scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo
collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e
sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1,
art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali
iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio
dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale
bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto
degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori
notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge,
l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti
nell’apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate
comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e

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collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o
di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento
della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni
e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività
diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività
secondaria e strumentale nei limiti di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 15

(Rendiconto per cassa o Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il rendiconto per cassa o, nei casi e con le modalità previste al
raggiungimento delle soglie di legge, il bilancio di esercizio, annuale e con decorrenza dal primo
gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi
dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del
terzo settore.
L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di
cui all’art. 2 dello statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce
al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, l’associazione deve:
– pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti,
compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo, ove
nominato, e ai dirigenti.
– redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio
sito internet il bilancio sociale.

ART. 17
(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura
dell’Organo di amministrazione;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;

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– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello
stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, ove nominato, tenuto a
cura dello stesso organo.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta all’Organo
di amministrazione.

ART. 18
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in
favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17
del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 19
(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di
altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti
occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del
numero dei volontari.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo
dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva
diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto
Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

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Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e
dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e
successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.